2° reporting system: il 96% dei fondi sanitari iscritti all’anagrafe sono enti, casse e società di mutuo soccorso

A cura Dr. Massimiliano Alfieri – Ufficio Studi ANSI

Secondo i dati del secondo Report sui Fondi sanitari iscritti all’Anagrafe del Ministero della Salute, negli ultimi tre anni il numero dei fondi attestati dall’Anagrafe dei Fondi Sanitari ha avuto un progressivo incremento passando da 311 dell’anno 2018 a 318 del 2020.

Ad oggi, il 96% dei fondi sanitari iscritti all’Anagrafe sono Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso “aventi finalità esclusivamente assistenziale” (cosiddetti fondi “non doc” che, nell’Anagrafe, vengono identificati come tipologia “B”). Gli Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso che dedicano almeno il 20% delle risorse annuali ad attività integrative rispetto al SSN, hanno dichiarato di aver erogato, nell’anno 2019, prestazioni sanitarie e sociosanitarie per un totale di circa 3 miliardi di euro, di cui 925 milioni di euro per attività integrative al SSN, a favore di più di 14 milioni di iscritti.

Fondi di assistenza sanitaria integrativa

L’assistenza sanitaria integrativa rappresenta una forma di tutela che permette l’integrazione della sanità pubblica, per quel che riguarda le prestazioni sanitarie e i servizi medico-sanitari, attraverso l’intervento dei Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

I Fondi di assistenza sanitaria integrativa sono stati introdotti nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Il comma 1 dell’art. 9 “Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale” ha stabilito che, al fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza.

I fondi integrativi, come si evince dal nome, vanno dunque ad integrare e non a sostituire le prestazioni garantite dal SSN, i cosiddetti LEA.

Prestazioni erogate dai fondi integrativi sanitari

I fondi integrativi sanitari erogano:

  • Prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate (prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN, l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del SSN e pertanto con l’esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità).
  • Prestazioni erogate dal SSN comprese nei LEA, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione di servizi alberghieri su richiesta dell’assistito di cui all’articolo1, comma 15, della legge 662/1996 (posti letto riservati alla libera professione intramuraria).
  • Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
  • Prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili per la quota di spesa non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente.
  • Prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

I fondi sanitari comprendono anche gli Enti, le Casse e le Società di Mutuo Soccorso, come previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, comma 197, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato gli articoli 10 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo unico delle imposte sui redditi).

Gli Enti, le Casse e le Società di Mutuo Soccorso erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie secondo quanto stabilito dai propri statuti e regolamenti, che possono comprendere sia prestazioni sanitarie comprese nei LEA che quelle extra LEA. Qualora gli stessi enti, casse e società di mutuo soccorso intendano iscriversi all’Anagrafe dei fondi, devono garantire che almeno il 20% delle risorse complessive annuali, siano destinate all’erogazione di prestazioni extraLea integrative rispetto a quelle garantite dal SSN (“soglia delle risorse vincolate”).

In riferimento ai dati del Report sui Fondi sanitari iscritti all’Anagrafe del Ministero della Salute, si conferma che, negli ultimi sette anni, sono gli enti, casse e SMS a destinare maggiori risorse economiche per erogare prestazioni ai propri iscritti e che la percentuale del 20% delle risorse vincolate è stata sempre ampiamente raggiunta.

Anagrafe dei Fondi Sanitari

I Fondi di assistenza sanitaria integrativa per operare sul territorio nazionale devono essere regolarmente iscritti ad un Albo, denominato “Anagrafe dei Fondi Sanitari integrativi”. L’Anagrafe dei Fondi Sanitari integrativi è stata istituita dal Ministero della Salute con il decreto ministeriale 31 marzo 2008 ed è ed è regolamentata, per le sue funzioni e finalità, dal DM del 27 ottobre 2009.

All’anagrafe si possono iscrivere volontariamente:

  • I fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
  • Gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni.

Le principali finalità dell’Anagrafe sono:
1) rilevazione dei soggetti operanti come organismi di sanità integrativa, che si iscrivono volontariamente all’Anagrafe, con analisi dei possibili elementi di connessione tra l’azione della sanità integrativa ed il Servizio Sanitario Nazionale;
2) verifica, nella dichiarazione rilasciata dai Fondi Sanitari di tipologia B, della soglia delle risorse vincolate relative alle prestazioni complementari al SSN erogate ai propri iscritti;
3) monitoraggio dei fondi che annualmente rinnovano le iscrizioni, rispetto agli elementi informativi disponibili ai sensi del DM 27 ottobre 2009.

Iscrizione all’Anagrafe del Ministero della Salute

Dall’anno 2010 l’Anagrafe del Ministero della salute rilascia, annualmente, un attestato di iscrizione ai fondi sanitari che volontariamente ne fanno richiesta, tramite il Sistema Informativo Anagrafe dei Fondi Sanitari (SIAF-NSIS), e che risultano possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente (DM 27/10/2009).

L’anagrafe, dopo opportuna verifica, evade le richieste dei fondi sanitari.

Il secondo passaggio riguarda la verifica dell’eleggibilità del fondo per essere classificato tra i soggetti di tipologia A (fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale in passato chiamati fondi “doc”) o di tipologia B (enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, in passato chiamati fondi “non doc”).

Successivamente, vengono vagliati i documenti che i fondi sanitari devono trasmettere telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno, come definito nell’art. 3 “iscrizione dei fondi sanitari all’anagrafe” del DM 27 ottobre 2009. (I moduli da compilare annualmente nella pagina dedicata del sito del Ministero della Salute).  I fondi sanitari nel trasmettere, oltre alla documentazione relativa alla loro istituzione e regolamentazione, anche i bilanci di gestione e un’autodichiarazione sulla tipologia di prestazioni erogate fra quelle non comprese nei LEA, hanno permesso soprattutto negli ultimi anni, di ampliare le conoscenze sulla sanità integrativa.

Al termine dell’istruttoria, l’anagrafe rilascia telematicamente una specifica attestazione di avvenuta iscrizione o di rinnovo con valenza annuale.

L’Anagrafe, nel corso dei primi dieci anni di attività, ha rilasciato, ai fondi sanitari, un numero leggermente progressivo di attestati, partendo dai 267 dell’anno 2010 ai 318 dell’anno 2020.

2° Reporting System

Nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati raccolti nel SIAF-NSIS vengono pubblicati in un documento tecnico dal titolo ” 2° Reporting system”, distinto in quattro paragrafi: l’anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della salute, i dati del Sistema Informativo Anagrafe dei Fondi Sanitari (SIAF-NSIS), le attività in corso presso l’anagrafe Fondi Sanitari e le prospettive future dell’Anagrafe.

Importante innanzitutto focalizzare l’obiettivo di questo report che si concentra nell’accogliere le informazioni sanitarie non presenti nel Sistema informativo anagrafe fondi sanitari (SIAF) e di comprendere meglio il ruolo che la sanità integrativa svolge rispetto ad alcuni bisogni assistenziali non completamente coperti dal SSN (ad esempio rispetto alla long term care, all’odontoiatria negli adulti, ecc.).

Inoltre, i risultati dello studio potrebbero essere di particolare importanza per orientare i fondi sanitari ad erogare o implementare l’erogazione di prestazioni extra LEA integrative rispetto alla sanità pubblica di maggiore necessità.

Risulta quindi rilevante acquisire una migliore conoscenza, quali/quantitativa, delle prestazioni LEA che i fondi sanitari erogano al fine di integrare i dati dichiarati dai fondi con le ulteriori informazioni disponibili dai flussi informativi correnti e per individuare eventuali criticità e aree di maggiore sovrapposizione (specialistica e diagnostica e liste di attesa, scelta del professionista, ecc.).

In particolare, è stata costruita una scheda, condivisa con un numero significativo di fondi sanitari, tra questi una Società di Mutuo Soccorso iscritta all’Associazione Nazionale Sanità Integrativa (ANSI), che tende a rilevare i principali dati sulle prestazioni e i servizi che i fondi sanitari hanno erogato ai loro iscritti nell’anno 2018 (non autosufficienza/long term care, prevenzione e cura del cavo orale, esami per la diagnosi precoce delle malattie, rimborso dei ticket, ecc.).

I risultati dell’indagine, unitamente alle possibili altre informazioni che potranno essere acquisite, rappresenteranno un patrimonio conoscitivo utile per avviare una programmazione sanitaria che possa seguire una logica di sistema tra pubblico e privato no profit. Si è quindi costruito un “Cruscotto di analisi delle prestazioni erogate dai fondi sanitari integrativi” che permetterà di integrare e di sistematizzare tutte le informazioni disponibili.


Leggi l’articolo completo sul sito Health Online (a pagina 10)





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